Art. 1
In vigore dal 23 mar 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Camerino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Gli articoli da 58 a 66, relativi alla scuola di specializzazione in "analisi chimico-cliniche" che muta la denominazione in quella di "analisi chimico-cliniche e microbiologia", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in analisi chimico-cliniche e microbiologia
Art. 58. - È istituita presso l'Università di Camerino la scuola di specializzazione in analisi chimico-cliniche e microbiologia, con l'intento di assicurare ai laureati in discipline chimico-biologiche e mediche la possibilità di una specializzazione nelle materie necessarie ad esercitare la propria attività in un laboratorio di analisi cliniche.
Art. 59. - La scuola rilascia il diploma di specializzazione in analisi chimico-cliniche e microbiologia al termine del corso di studi che ha durata triennale.
Art. 60. - Alla scuola di specializzazione possono iscriversi i laureati in scienze biologiche, in chimica, in medicina e chirurgia, in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, che abbiano sostenuto nei rispettivi corsi di laurea almeno quattro dei seguenti esami:
1) chimica biologica;
2) fisiologia generale o fisiologia umana;
3) anatomia umana o istologia o istologia e embriologia;
4) esercitazioni di analisi chimica qualitativa o analisi chimica farmaceutica I (analisi qualitativa) o esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologia I;
5) esercitazioni di analisi chimica quantitativa o analisi chimica farmaceutica II (analisi quantitativa) o esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica II;
6) igiene o microbiologia o microbiologia e igiene;
7) chimica analitica;
8) chimica fisica.
Art. 61. - Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:
1° Anno:
1) elementi di calcolo statistico;
2) biochimica clinica;
3) istologia con tecniche istologiche e istochimiche;
4) patologia generale con elementi di anatomia patologica;
5) chimica clinica I (analisi chimica qualitativa e strumentale);
6) batteriologia con analisi batteriologiche.
2° Anno:
1) chimica clinica II (analisi chimica quantitativa e strumentale);
2) analisi chimico-cliniche I;
3) immunologia e tecniche immunologiche;
4) tecniche di prelievi capillare e venoso;
5) organizzazione di laboratorio chimico-clinico.
3° Anno:
1) analisi chimico-cliniche II;
2) ematologia ed analisi ematologiche;
3) virologia e tecniche virologiche;
4) diagnostica micologica e parassitologica;
5) elementi di diritto e legislazione.
Al termine del corso di studio per il conseguimento del diploma di specialista in analisi chimico-cliniche e microbiologia il candidato dovrà superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione, approvata dal docente che ne ha assegnato il tema.
Art. 62. - La scuola è organizzata dall'Università presso i laboratori degli istituti chimici, di istologia, chimica biologica, igiene, microbiologia e fisiologia generale, e i corsi sono svolti con la collaborazione di studiosi ed esperti invitati per la effettuazione di conferenze, seminari e dimostrazioni. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Egli è eletto dal consiglio direttivo costituito dai direttori degli istituti ai quali fanno capo i laboratori di cui sopra, e resta in carica per tre anni.
Art. 63. - Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio direttivo della scuola con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Università.
Art. 64. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare, oltre alle tasse, soprattasse e contributi previsti dal regolamento universitario, un contributo di laboratorio che verrà stabilito di anno in anno secondo l'incidenza annuale mediata della spesa relativa ai laboratori stessi.
Art. 65. - Il numero massimo dei posti disponibili è di sessanta per ogni anno di corso dei quali dieci riservati ai laureati in medicina e chirurgia. Iscrizioni in numero superiore possono essere ammesse eccezionalmente su parere favorevole del consiglio direttivo della scuola. L'ammissione alla scuola è decisa dal consiglio direttivo sulla base di una valutazione dei titoli. La frequenza è obbligatoria sia per i corsi che per i laboratori. Coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione in analisi chimico-cliniche conseguito presso questa scuola, a far data dall'anno accademico 1983-84 potranno essere ammessi alla frequenza dei corsi e laboratori non compresi nel piano di studi del diploma di specializzazione già da essi conseguito.
Art. 66. - La scuola è finanziata con le quote di iscrizione e i contributi di laboratorio, o attraverso contributi, lasciti o donazioni di enti o di privati. I fondi vanno comunque iscritti nel bilancio universitario.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1982
Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 86
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;1023#art-1