Art. 1
In vigore dal 21 mar 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 158, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che è aggiunta la scuola di specializzazione in andrologia.
Dopo l'art. 305, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in andrologia.
Scuola di specializzazione in andrologia
Art. 306. - È istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino, la scuola di specializzazione in andrologia. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella stessa scuola. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
La sede della scuola sarà indicata per ogni triennio in rapporto alla nomina del direttore.
Art. 307. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia ed embriologia generale degli organi endocrini;
anatomia ed embriologia dell'apparato riproduttivo maschile;
fisiologia endocrina e della riproduzione nell'uomo;
biochimica endocrina;
anatomia patologica delle ghiandole endocrine e dell'apparato riproduttivo maschile I;
nozioni di immunocitologia;
semeiotica e diagnostica andrologica medica I;
semeiotica e diagnostica andrologica chirurgica I.
2° Anno:
anatomia patologica delle ghiandole endocrine e dell'apparato riproduttivo maschile II;
semeiotica e diagnostica andrologica medica II;
semeiotica e diagnostica andrologica chirurgica II;
immunopatologia della infertilità maschile;
eredopatologia andrologica;
patologia speciale e clinica dell'apparato genitale maschile I; aspetti neuropsichiatrici della patologia andrologica;
patologia venereologica nei riguardi dell'andrologia.
3° Anno:
patologia speciale e clinica dell'apparato genitale maschile II;
profilassi della infertilità maschile;
terapia andrologica medica;
terapia andrologica chirurgica;
farmacologia endocrina e della riproduzione dell'uomo.
Art. 308. - Gli allievi devono seguire le lezioni e le esercitazioni e frequentare come interni la cattedra di endocrinologia (reparto degenza, ambulatori, laboratori) per un periodo che verrà stabilito dal direttore della scuola.
Gli iscritti per ciascun anno di corso non possono superare il numero di cinque. I candidati devono superare una prova di ammissione per titoli ed esami.
L'ammissione è limitata ai laureati in medicina e chirurgia.
Alla fine di ciascun anno di corso l'allievo deve superare un esame di profitto che può vertere anche su prove pratiche. Gli esami di profitto si svolgono a gruppi di materie e possono essere sostenuti solo in due sessioni annuali, una estiva e l'altra autunnale e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.
Al termine del triennio, superato il relativo esame di profitto, l'allievo dovrà sostenere un esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su argomento approvato dal direttore della scuola.
Gli insegnamenti sono accompagnati da esercitazioni pratiche e da conferenze su argomenti attinenti le discipline andrologiche.
Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
Per quanto non compreso nel presente statuto, si fa riferimento alle norme generali delle scuole di perfezionamento e di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia contenute nel regolamento sul funzionamento delle scuole di specializzazione e perfezionamento dell'Università di Torino.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1982
Registro n. 26 Istruzione, foglio n. 258
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;1011#art-1