Art. 1

In vigore dal 21 mar 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 175, 176, 177, 178 e 179, relativi alla scuola di specializzazione in puericultura che muta la denominazione in "pediatria preventiva e puericultura", sono sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in pediatria preventiva e puericultura Art. 175. - Presso l'istituto di puericultura e medicina neonatale dell'Università di Ferrara è istituita la scuola di specializzazione in pediatria preventiva e puericultura. Alla scuola stessa possono iscriversi esclusivamente i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La scuola si propone di conferire la preparazione teorico-pratica sia nel campo della neonatologia e patologia neonatale, sia nel campo della pratica pediatrica preventiva sociale, con particolare riguardo alla prevalente funzione preventiva e sociale della medicina infantile sul territorio, che il pediatra è chiamato a svolgere. Art. 176. - Essa ha la durata di quattro anni ed è articolata in due indirizzi: a) neonatologia e patologia neonatale; b) pediatria sociale. Dopo un primo biennio comune ai due indirizzi, è istituito un secondo biennio differenziato per ciascuno dei due indirizzi. I medici che abbiano già conseguito la specializzazione in pediatria preventiva e puericultura con uno dei due indirizzi, potranno iscriversi direttamente al secondo biennio della scuola con l'altro indirizzo previsto dallo statuto. Art. 177. - Il numero massimo degli allievi che possono essere iscritti è di sedici complessivamente per l'intera durata del corso di studi, bienni orientativi inclusi. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 178. - Le materie di insegnamento sono: BIENNIO PROPEDEUTICO COMUNE: 1° Anno: 1) anatomia e fisiologia dell'età evolutiva I; 2) elementi di ostetricia e ginecologia; 3) semeiotica infantile; 4) genetica medica; 5) elementi di laboratorio e biochimica clinica; 6) fisiologia della nutrizione; 7) metabolismo dell'età evolutiva I; 8) embriologia e fisiologia prenatali; 9) patologia infantile I; 10) alimentazione nell'età evolutiva. 2° Anno: 1) anatomia e fisiologia dell'età evolutiva II; 2) metabolismo dell'età evolutiva II; 3) patologia infantile II; 4) auxologia normale; 5) malattie infettive e loro prevenzione; 6) patologia prenatale; 7) patologia perinatale; 8) elementi di clinica pediatrica; 9) dietologia infantile; 10) anatomia patologica infantile; 11) O.R.L. e audiologia infantile; 12) oculistica e ottica fisio-patologica infantili. INDIRIZZO DI NEONATOLOGIA E PATOLOGIA NEONATALE: 3° Anno: 1) clinica della gravidanza e del parto normale; 2) fisiopatologia embrio-fetale; 3) fisiologia neonatale; 4) biochimica neonatale; 5) immunologia neonatale; 6) diagnostica radiologica neonatale; 7) tecniche di laboratorio (con riferimento alla fisiopatologia neonatale); 8) patologia neonatale I; 9) assistenza al neonato sano ed ammalato; 10) semeiotica neonatale. 4° Anno: 1) patologia neonatale II; 2) il neonato a rischio; 3) farmacologia neonatale; 4) clinica e terapia neonatali; 5) rianimazione e terapia intensiva del neonato; 6) alimentazione del neonato sano e patologico; 7) anatomia patologica del feto e del neonato; 8) patologia chirurgica neonatale; 9) neurologia neonatale. INDIRIZZO DI PEDIATRIA SOCIALE: 3° Anno: 1) adolescentologia I; 2) auxologia patologica ed endocrinologia infantile; 3) neuropsichiatria infantile; 4) epidemiologia, statistica medica e biometria; 5) epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale nell'età evolutiva; 6) igiene dell'alimentazione; 7) medicina scolastica e sua legislazione; 8) psicologia dell'età evolutiva; 9) fisioterapia e riabilitazione; 10) consulenza genetica sul territorio; 11) patologia e clinica delle malattie di importanza sociale dell'età evolutiva. 4° Anno: 1) adolescentologia II; 2) medicina dello sport nell'età evolutiva; 3) odontologia e odontoiatria; 4) ortopedia e traumatologia nell'età evolutiva; 5) legislazione ed assistenza sociale per l'infanzia e l'adolescenza; 6) informazione sanitaria; 7) servizi pubblici extra-ospedalieri di sanità e assistenza per l'età evolutiva; 8) psicopedagogia; 9) sociologia applicata alla popolazione infantile. Art. 179. - Le norme generale per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc. sono quelle che regolano le scuole di specializzazione dell'Università di Ferrara. La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche nei reparti è obbligatoria: gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Il tirocinio pratico durante il quarto anno della scuola per l'indirizzo di neonatologia e patologia neonatale potrà essere svolto oltrechè presso l'istituto ove la scuola ha sede, presso strutture assistenziali che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche idonee allo scopo. Tale tirocinio sarà attestato per iscritto dal responsabile di ciascuna struttura. Il tirocinio pratico durante il quarto anno per l'indirizzo di pediatria sociale, è previsto sia svolto almeno in parte in accordo con le amministrazioni competenti (regioni, province, comuni) presso strutture assistenziali sul territorio (consultori, ecc.) che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche idonee allo scopo. Tale tirocinio sarà attestato dall'ente responsabile della struttura. Alla fine di ciascun anno di corso gli allievi, per essere ammessi agli anni successivi, debbono superare le prove di esame teorico-pratiche sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso biennale, l'esame sarà sostenuto sotto forma di colloquio, al termine di ciascun anno. Superati gli esami finali, l'allievo sosterrà l'esame di diploma, che potrà essere costituito anche da una dissertazione orale su un argomento precedentemente concordato. All'allievo risultato idoneo verrà rilasciato il diploma di specialista in pediatria preventiva e puericultura, con espressa menzione dell'indirizzo seguito, valido a tutti gli effetti di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1982 Registro n. 26 Istruzione, foglio n. 256
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;1009#art-1

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