Art. 1
In vigore dal 20 mar 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
L'art. 46, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, è soppresso e sostituito dal seguente:
La facoltà di medicina e chirurgia conferisce le seguenti lauree:
a) medicina e chirurgia;
b) odontoiatria e protesi dentaria.
I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
La durata del corso di studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, suddivisi in tre bienni.
La durata del corso di studi per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di cinque anni, suddivisi in un biennio e in un triennio.
Prima dell'art. 47 è inserita la seguente dizione:
Laurea in medicina e chirurgia Dopo l'art. 50 sono inseriti la seguente dizione e, con il conseguente spostamento della numerazione, gli articoli 51, 52, 53, 54, 55 e 56:
Laurea in odontoiatria e protesi dentaria
Art. 51. - L'accesso al corso di laurea verrà regolato da un esame di ammissione; il punteggio da attribuire nell'esame sarà così ripartito:
il 30% sarà riservato al voto riportato dal candidato nell'esame di Stato di licenza della scuola secondaria superiore ed il 70% sarà riservato alla prova di esame di ammissione al corso di laurea con test a scelta multipla su argomenti di biologia generale, chimica, fisica e matematica, secondo i programmi della scuola secondaria superiore.
Art. 52. - Sulla base della consistenza delle strutture (didattiche e cliniche) attualmente disponibili presso la facoltà di medicina e chirurgia, si determina che il numero massimo di studenti che possono iscriversi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di dodici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta allievi nei cinque anni.
Art. 53. - Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre al secondo anno subordinatamente al numero dei posti resisi eventualmente disponibili all'inizio del secondo anno, sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica e propedeutica biochimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).
Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero dei posti resisi eventualmente disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente.
Art. 54. - L'ordinamento del corso di laurea è stabilito come segue:
INSEGNAMENTI FONDAMENTALI:
Biennio:
1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);
*2) biologia generale applicata agli studi medici;
*3) chimica;
*4) chimica biologica;
5) farmacologia (semestrale);
*6) fisica medica;
7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);
9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
10) istituzioni di anatomia ed istologia patologica;
*11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);
12) materiali dentari;
13) microbiologia (semestrale);
14) odontoiatria conservatrice (triennale - secondo, terzo e quarto anno);
15) patologia generale.
Triennio:
16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale - terzo e quarto anno);
17) clinica odontostomatologica (biennale - quarto e quinto anno);
18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);
19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale - quarto e quinto anno);
21) parodontologia (biennale - quarto e quinto anno);
22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica);
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);
24) patologia speciale odontostomatologica;
25) pedodonzia (semestrale);
26) protesi dentaria (triennale - terzo, quarto e quinto anno);
27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).
INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI:
*1) chirurgia maxillo-facciale;
*2) dermatologia e venereologia (semestrale);
*3) otorinolaringoiatria (semestrale);
*4) statistica sanitaria;
altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà sempre mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.
Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.
Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria.
Gli insegnamenti specificatamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame.
Il tirocinio pratico relativo ad ogni insegnamento clinico deve prevedere da parte di componenti dell'organico una assistenza didattica adeguata al numero degli studenti.
Art. 55. Non si puo essere ammessi Se non si e superato a sostenere l'esame di: l'esame di:
Fisiologia umana e dell'apparato Istituzioni di anatomia
stomatognatico umana normale dell'apparato stomatognatico
Patologia generale Chimica
Fisica medica
Biologia generale applicata
agli studi medici
Patologia speciale medica e Fisiologia umana e dello
metodologia clinica apparato stomatognatico
(compresa la pediatria)
Patologia speciale chirurgica Patologia generale
e propedeutica clinica
Clinica odontostomatologica Patologia speciale medica
e metodologia clinica
(compresa la pediatria)
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica
Istituzioni di anatomia ed
istologia patologica
Patologia speciale odonto-
stomatologica
Chirurgia speciale odonto-
stomatologica
Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti tra i complementari ed aver, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.
L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso.
Art. 56. - Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1982
Registro n. 26 Istruzione, foglio n. 253
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;1005#art-1