Art. 1

In vigore dal 11 mar 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Art. 47 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono inserite le seguenti discipline: filologia latina; letteratura italiana moderna e contemporanea; storia dei movimenti contadini; storia delle dottrine economiche; storia agraria medioevale; una storia regionale del medioevo; esegesi delle fonti del medioevo. Art. 48 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono inserite le seguenti discipline: psicologia fisiologica; psicometria; psicologia clinica. Art. 49 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono inserite le seguenti discipline: storia della lingua tedesca; letterature dei Paesi di lingua inglese; letterature dei Paesi francofoni; lingua e letteratura portoghese; linguistica inglese; linguistica francese; linguistica spagnola; linguistica tedesca. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982 Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 227
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-28;948#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. | Portale Normativo