Art. 2
In vigore dal 11 mar 1982
Il testo dell'art. 422, relativo agli ordinamenti di ciascuna scuola di specializzazione, è modificato nel senso che dopo l'ordinamento della scuola di specializzazione in neurologia è inserito l'ordinamento della scuola di specializzazione in neuropatologia.
Scuola di specializzazione in neuropatologia
La scuola di specializzazione in neuropatologia conferisce il diploma di specialista in neuropatologia.
Gli anni di corso necessari per il conseguimento del diploma sono quattro.
Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione.
La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Il consiglio della scuola si compone dei professori che tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.
Gli insegnanti della scuola sono nominati dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà, udito il direttore della scuola.
Il direttore affida l'organizzazione della coordinazione dei corsi ad un coordinatore della didattica:
quest'ultimo deve possedere una riconosciuta e documentata competenza in neuropatologia e viene scelto dal direttore della scuola fra gli insegnanti delle materie previste dal piano di studi.
La selezione dei candidati aspiranti alla ammissione alla scuola avviene sulla base dei titoli presentati e in seguito ad un esame scritto. La commissione esaminatrice è presieduta dal direttore della scuola di specializzazione.
Il corso di quattro anni non può essere abbreviato e pertanto non sono consentite abbreviazioni di corso.
Il numero massimo degli iscritti è stabilito in cinque per anno per un totale di venti per i quattro anni di corso.
Gli insegnamenti della scuola di specializzazione in neuropatologia sono così distribuiti nei quattro anni di corso:
1° Anno:
anatomia del sistema nervoso;
fisiologia del sistema nervoso;
genetica del sistema nervoso;
biochimica del sistema nervoso (I);
tecnica e diagnostica delle autopsie.
2° Anno:
anatomia patologica macroscopica generale;
anatomia patologica microscopica generale;
biochimica del sistema nervoso (II);
immunologia ed immunopatologia del sistema nervoso.
3° Anno:
anatomia patologica macroscopica del sistema nervoso;
anatomia patologica microscopica del sistema nervoso (I);
patologia speciale neurologica;
diagnostica di laboratorio in neurologia.
4° Anno:
anatomia patologica microscopica del sistema nervoso (II);
anatomia patologica delle malattie neuromuscolari;
semeiotica neurologica;
clinica neurologica.
Per ottenere il diploma di specializzazione in neuropatologia, gli specializzandi devono frequentare per il primo anno un laboratorio di anatomia patologica generale, per il secondo e terzo anno un laboratorio di neuropatologia, per il quarto anno un reparto clinico nell'ambito del dipartimento di scienze neurologiche (clinica neurologica o clinica neurochirurgica).
La scuola di specializzazione in neuropatologia è solo parzialmente clinica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 174
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-28;947#art-2