Art. 1
In vigore dal 11 mar 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Il secondo comma dell'art. 32 e il secondo comma dell'art. 49, concernenti rispettivamente i titoli di studio richiesti per l'ammissione al corso di laurea in economia e commercio ed al corso di laurea in lingue e letterature straniere sono soppressi e sostituiti come segue:
Art. 32, secondo comma; art. 49, secondo comma:
"Sono titoli di ammissione i diplomi conseguiti in un istituto di durata quinquennale di istruzione secondaria di 2° grado o equiparati" (così come prescrive la legge 11 dicembre 1969, n. 910, ).
L'art. 82, concernente tasse e soprattasse scolastiche, è soppresso e sostituito come segue:
Art. 82. - Le tasse e soprattasse scolastiche da corrispondersi dagli studenti sono uguali a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti delle università e degli istituti superiori statali (legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive norme modificative ed integrative).
L'art. 83, concernente norme disciplinari del personale, è soppresso con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
L'art. 84, concernente diritti di segreteria, è soppresso e sostituito come segue:
Art. 84. - La misura dei diritti di segreteria dovuti dagli studenti per particolari prestazioni a loro fornite dal personale addetto ai servizi dell'istruzione universitaria e la destinazione dei proventi relativi, saranno determinati con decreto del presidente del consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del consiglio stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 198
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-28;945#art-1