Art. 2
In vigore dal 10 mar 1982
All'art. 324, relativo alla scuola - diretta a fini speciali - per terapisti della riabilitazione, dopo le parole "il direttore del centro di rieducazione motoria "A. Torrigiani" della C.R.I. di Firenze" sono aggiunte le seguenti: "il direttore del centro di riabilitazione e terapia occupazionale "I Fraticini I.N.R.C.A." di Firenze".
All'art. 326, al quarto comma, nell'elenco degli istituti nei quali può essere eseguito il tirocinio pratico è aggiunto il seguente istituto:
7) centro di riabilitazione e terapia occupazionale "I Fraticini" di Firenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1952
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 203
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-28;940#art-2