Art. 1
In vigore dal 4 mar 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduto il decreto-legge 26 settembre 1981, n. 539;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
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Dopo l'art. 218, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in fisica sanitaria annessa alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Scuola di specializzazione in fisica sanitaria
Art. 219. - È istituita presso "la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa la scuola di specializzazione in fisica sanitaria. La scuola ha sede presso l'istituto di fisica.
Art. 220. - La scuola si propone di preparare specialisti in problemi concernenti l'applicazione della fisica in campo medico-biologico, con particolare riguardo all'impiego degli isotopi radioattivi e delle sorgenti di radiazione ed alla protezione ed alla sorveglianza della protezione contro i pericoli derivanti dall'impiego delle radiazioni ionizzanti.
Art. 221. - La scuola ha la durata di due anni e non sono consentite abbreviazioni di corso. Essa conduce al conseguimento di un diploma di specialista in fisica sanitaria.
Art. 222. - Alla scuola sono ammessi coloro che sono in possesso del diploma di laurea in fisica o di un titolo accademico estero riconosciuto equipollente dalle competenti autorità.
Art. 223. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Il direttore della scuola è nominato dal rettore, su proposta del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Art. 224. - I docenti della scuola sono proposti annualmente dal direttore all'approvazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
I docenti di ogni materia di insegnamento possono essere scelti tra i professori di ruolo, i professori incaricati, gli assistenti ed i cultori della materia. Alle nomine provvede il rettore. Il consiglio della scuola è costituito dal direttore della scuola, che lo presiede, e da tutti i docenti della scuola. Il consiglio della scuola delibera su tutte le questioni di natura didattico-scientifica.
Art. 225. - Il numero degli iscritti per ciascun anno di corso è stabilito dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali su proposta del direttore, sentito il consiglio della scuola, prima dell'inizio di ogni anno accademico. Tale numero non può essere superiore a quindici.
L'ammissione alla scuola è subordinata all'esito di un esame orale ed alla valutazione dei titoli di carriera scientifici e professionali. La commissione per l'esame di ammissione, composta dal direttore a da quattro membri del consiglio della scuola, è nominata dal rettore su proposta del direttore della scuola.
Art. 226. - Tutte le materie di insegnamento sono impartite mediante corsi annuali:
1° Anno:
1) elementi di biologia, anatomia e fisiologia umana;
2) effetti biologici delle radiazioni;
3) fisica e dosimetria delle radiazioni;
4) elettronica e strumentazione nucleare;
5) radioprotezione I.
2° Anno:
1) elementi di biofisica;
2) strumentazione sanitaria e tecnologie biomediche;
3) metodologie della radiologia e della medicina nucleare;
4) informatica e statistica nelle applicazioni sanitarie;
5) radioprotezione II.
Le lezioni teoriche sono integrate da esercitazioni pratiche e da periodi di frequenza da effettuarsi presso istituti universitari, centri di ricerca e divisioni ospedaliere. Per ogni periodo di frequenza l'iscritto è tenuto a presentare una relazione scritta che contribuisce alla valutazione per l'esame di profitto.
Art. 227. - Il consiglio della scuola può, inoltre, organizzare cicli di seminari e conferenze per settori particolari e per discipline attinenti alla preparazione professionale degli iscritti.
Art. 228. - Gli esami di profitto sono sostenuti per gruppi di materie, come segue:
a) elementi di biologia;
effetti biologici delle radiazioni.
b) fisica e dosimetria delle radiazioni;
elettronica e strumentazione nucleare;
alla fine del primo anno.
c) elementi di biofisica;
strumentazione sanitaria e tecnologie biomediche.
d) metodologie della radiologia e della medicina nucleare;
informatica e statistica nelle applicazioni sanitarie.
e) radioprotezione I;
radioprotezione II;
alla fine del secondo anno.
Le commissioni per gli esami di profitto, composte da tre membri, sono nominate dal preside della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali su proposta del direttore della scuola.
Art. 229. - La frequenza ai corsi, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Per l'ammissione al secondo anno l'iscritto deve aver conseguito le attestazioni di frequenza dei corsi del primo anno e deve aver superato gli esami di profitto per i gruppi di materie a) e b).
Per l'ammissione all'esame di diploma l'iscritto deve aver conseguito l'attestato di frequenza di tutti i corsi, aver frequentato le esercitazioni pratiche ed effettuato i periodi di frequenza previsti, ed aver superato tutti gli esami di profitto.
Deve, inoltre, essere in regola con il pagamento delle tasse, sopratasse e contributi.
Art. 230. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione originale scritta, su uno degli argomenti proposti in tal senso dal consiglio della scuola, o su un argomento scelto dal candidato ed approvato dal consiglio della scuola.
La commissione per gli esami di diploma è nominata dal rettore su proposta del direttore della scuola. Si compone di sette membri, dei quali almeno quattro facenti parte del consiglio della scuola.
Il conferimento del diploma è subordinato all'esito favorevole di tale discussione.
Art. 231. - Gli iscritti sono tenuti a versare le seguenti tasse, sopratasse e contributi:
tassa di immatricolazione.................. L. 5.000 tassa annuale di iscrizione................ L. 18.000 sopratassa esami di profitto................ L. 7.000 contributo interfacolta................... L. 1.000 contributo biblioteca................... L. 30.000 contributo di laboratorio................. L. 100.000 contributo riscaldamento.................. L. 4.000 libretto tessera....................... L. 800 sopratassa esame diploma.................. L. 3.000 tassa diploma....................... L. 50.000
Art. 232. - Agli iscritti possono essere conferite borse ed assegni di studio. Il consiglio della scuola determina anno per anno l'importo delle borse e degli assegni di studio in relazione alle disponibilità finanziarie.
Art. 233. - Per quanto non previsto nel presente ordinamento, si applicano le norme previste dal regolamento degli studenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-28;918#art-1