Art. 1

In vigore dal 9 apr 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 957 e 967, relativi alle scuole di perfezionamento in "fisica teorica e nucleare" e "strutturistica molecolare", sono sostituiti dai seguenti: Art. 957. - Le tasse, soprattasse e contributi annuali richiesti per la iscrizione ai corsi corrispondono a quelli stabiliti per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, corso di laurea in fisica, più un contributo speciale, la cui entità verrà fissata, anno per anno, dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore della scuola previa approvazione del consiglio della facoltà di scienze. La tassa di diploma sarà pari alla somma fissata dalle norme di legge. Art. 967. - Le tasse, soprattasse e contributi annuali richiesti per l'iscrizione ai corsi corrispondono a quelli stabiliti per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, corso di laurea in chimica, più un contributo speciale, la cui entità verrà fissata, anno per anno, dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore della scuola previa approvazione del consiglio della facoltà di scienze. La tassa di diploma sarà pari alla somma fissata dalle norme di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1982 Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 253
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-28;1092#art-1

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