Art. 1

In vigore dal 10 mar 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Genova approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 9, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti insegnamenti: diritto bancario; diritto commerciale europeo; diritto costituzionale speciale; diritto fallimentare; diritto pubblico dell'economia; diritto regionale; diritto sindacale comparato; diritto dei trasporti; giustizia amministrativa; giustizia costituzionale; ordinamento giudiziario; organizzazione internazionale; politica economica; sistemi fiscali comparati; sociologia del diritto; storia delle codificazioni e delle costituzioni. Inoltre, nel medesimo elenco l'insegnamento complementare di "diritto della navigazione" è soppresso e sostituito dall'insegnamento complementare di "diritto marittimo". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982 Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 226
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-26;937#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova. | Portale Normativo