Art. 9

Copertura dell'onere finanziario

In vigore dal 17 apr 2001
Alle spese conseguenti all'applicazione dell' del presente decreto si farà fronte mediante impiego degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dei Ministeri interessati per la concessione dell'equo indennizzo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 ottobre 1981 PERTINI SPADOLINI - ROGNONI - LAGORIO - DARIDA - FORMICA - BARTOLOMEI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1981 Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 11

Note all'articolo

  • La L. 31 marzo 2000, n. 78 come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 86 non prevede piu' l'abrogazione dell'intero provvedimento (con l'art.6, comma 5).

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-25;738#art-9

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Art. 9 Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio. — Copertura dell'onere finanziario | Portale Normativo