Art. 2

Accertamento dell'invalidità

In vigore dal 17 apr 2001
L'invalidità, che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, è accertata dalle commissioni di cui agli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Le commissioni di cui al precedente comma devono altresì fornire indicazioni sull'utilizzazione del personale stesso, tenendo conto del grado di invalidità determinato dalle ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza degli eventi indicati nel precedente .

Note all'articolo

  • La L. 31 marzo 2000, n. 78 come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 86 non prevede piu' l'abrogazione dell'intero provvedimento (con l'art.6, comma 5).

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-25;738#art-2

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