Art. 1

In vigore dal 8 gen 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: . Art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino l'effettiva attribuzione della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unità, risultanti nelle singole amministrazioni e carriere, possono essere assommate per il raggiungimento dei quozienti interi, da utilizzare, nell'ambito delle intese di cui sopra, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 17 del presente decreto".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-22;760#art-1

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Art. 1 Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, in materia di proporzionale nei ruoli del personale degli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego. | Portale Normativo