Art. 1
In vigore dal 8 gen 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i beni culturali ed ambientali e delle finanze;
Decreta:
Articolo unico
All'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691, sono soppresse le parole: "ad eccezione del museo storico italiano della guerra di Rovereto".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 ottobre 1981
PERTINI
SPADOLINI - SCOTTI -
FORMICA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1981
Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 8
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-22;759#art-1