Art. 1
In vigore dal 7 mar 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Università abruzzese degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della libera Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Art. 14 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono inserite le seguenti nuove discipline:
linguistica generale;
filologia italiana;
istituzioni di storia medioevale;
storia della Chiesa;
storia della storiografia;
archivistica;
filologia neotestamentaria.
Art. 15 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono inserite le seguenti nuove discipline:
psicologia dell'età evolutiva;
storia della pedagogia;
sociologia della conoscenza;
storia della sociologia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 185
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-21;925#art-1