Art. 1
In vigore dal 28 feb 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 273, 274, 275, 276 e 277, relativi alla scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica
Art. 273. - La scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica conferisce il diploma di specialista in biochimica e chimica clinica ad indirizzo diagnostico e di specialista in biochimica e chimica clinica ad indirizzo biochimico analitico.
Art. 274. - La durata del corso di studi è di quattro anni.
Art. 275. - Il numero massimo di allievi è di ventidue per anno di corso e complessivamente di ottantotto iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 276. - La scuola si articola in due indirizzi: l'uno diagnostico, l'altro biochimico-analitico. Al primo possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, al secondo anche i laureati in medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, scienze delle preparazioni alimentari, chimica e chimica industriale.
Art. 277. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
INDIRIZZO DIAGNOSTICO
1° Anno:
biochimica generale;
biologia molecolare;
biometria statistica sanitaria;
biochimica analitica I con esercitazioni;
tecnica dei prelevamenti.
2° Anno:
biochimica dinamica;
biochimica patologica;
chimica clinica;
elementi di ematologia diagnostica;
elementi di microbiologia diagnostica;
biochimica analitica II con esercitazioni.
3° Anno:
biochimica ormonale;
biochimica della riproduzione e dello sviluppo;
immunologia diagnostica;
enzimologia clinica;
organizzazione, gestione, automazione di laboratorio.
4° Anno:
biochimica dei tessuti e degli organi;
biochimica farmacologica e farmacocinetica;
tossicologia;
informatica medica;
elementi di istologia patologica;
elementi di legislazione sanitaria.
INDIRIZZO BIOCHIMICO-ANALITICO
1° Anno:
biologia generale e speciale;
biochimica generale;
biometria;
biochimica applicata con esercitazioni;
elementi di fisiopatologia.
2° Anno:
biochimica dinamica;
biochimica analitica e strumentale;
biochimica patologica;
chimica clinica;
laboratorio I;
raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici.
3° Anno:
biochimica ormonale;
elementi di immunologia e tecniche immunochimiche;
enzimologia clinica;
tecniche radioisotopiche di laboratorio;
elementi di ematologia;
laboratorio II.
4° Anno:
biochimica dei tessuti e degli organi;
farmaci e veleni;
l'automazione in chimica clinica;
chimica clinica comparata;
informatica medica;
elementi di legislazione sanitaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1982
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 29
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-21;907#art-1