Art. 1
In vigore dal 17 feb 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Camerino approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Camerino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
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Nell'art. 42 del corso di laurea in farmacia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
enzimologia;
chimica dei composti eterociclici.
Nel medesimo elenco gli insegnamenti di "chimica idrologica" e "statistica", mutano la denominazione rispettivamente in:
idrologia;
statistica medica e biometria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-21;884#art-1