Art. 3
In vigore dal 16 feb 1982
L'art. 43 dello statuto dell'Università di Ancona di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 657, relativo alla scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, è modificato nel modo seguente:
Art. 43. - Il numero massimo degli allievi è complessivamente di ventisei iscritti per l'intero corso di studi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-21;881#art-3