Art. 3
In vigore dal 9 giu 1982
Dopo il capo V e relativi articoli è inserito il seguente capo V-bis concernente i ricercatori e lettori a contratto:
Capo V-bis
RICERCATORI E LETTORI A CONTRATTO
Art. 116. - I posti di ricercatore sono determinati dalla tabella B-bis annessa al presente statuto.
Ai ricercatori, per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei ricercatori delle università statali. Al trattamento di quiescenza si provvede in conformità dell'art. 110 del presente statuto.
Possono essere stipulati appositi contratti per l'assunzione di lettori in conformità alla vigente normativa universitaria statale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-21;1146#art-3