Art. 1
In vigore dal 2 apr 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1095, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica Istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
L'art. 74, relativo al corso di laurea in medicina veterinaria, è soppresso e sostituito dal seguente:
"Art. 74. - I corsi di chimica, anatomia veterinaria sistematica e comparata, ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale, comportano due insegnamenti e due esami distinti (I e II parte); per ciascuno di tali insegnamenti l'esame relativo alla prima parte deve precedere quello relativo alla seconda parte.
Agli effetti degli esami sono da considerarsi materie propedeutiche:
a) la chimica I e II, la fisica, la biomatematica, la botanica, la zoologia, l'istologia generale e speciale, l'embriologia rispetto all'anatomia veterinaria sistematica e comparata I e II e alla biochimica;
b) l'anatomia veterinaria sistematica e comparata II e la biochimica rispetto alla fisiologia generale e speciale veterinaria I e II e fisica biologica;
c) la fisiologia generale e speciale veterinaria I e II e fisica biologica rispetto alla farmacologia e farmacodinamica veterinaria, alla patologia generale veterinaria, alla zootecnica I, all'alimentazione e nutrizione animale;
d) la farmacologia e farmacodinamica veterinaria rispetto alla tossicologia veterinaria ed alla farmacia e terapeutica generale veterinaria;
e) la patologia generale veterinaria rispetto alla anatomia patologica veterinaria generale e speciale I e II;
f) la microbiologia generale veterinaria rispetto alla patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I e II ed alla patologia aviare;
g) l'anatomia patologica veterinaria generale e speciale I e II rispetto all'ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I, alla patologia medica degli animali domestici, alla patologia chirurgica veterinaria e podologia, alla patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I e II, alla patologia aviare, all'ostetricia veterinaria, alla patologia della riproduzione e fecondazione artificiale;
h) la zootecnia I e II rispetto all'alimentazione e nutrizione animale;
i) la propedeutica I e la patologia medica degli animali domestici rispetto alla clinica medica veterinaria;
l) l'ostetricia veterinaria e la patologia della riproduzione e fecondazione artificiale rispetto alla clinica ostetrica e ginecologica veterinaria;
m) la patologia chirurgica veterinaria e podologia, la propedeutica II e la medicina operatoria veterinaria rispetto alla clinica chirurgica veterinaria;
n) la parassitologia rispetto alle malattie parassitarie degli animali domestici;
o) per essere ammesso agli esami di clinica medica veterinaria, di clinica chirurgica veterinaria e clinica ostetrica e ginecologica veterinarie lo studente dovrà aver superato, inoltre, l'esame di patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I e II.
Lo studente ha la facoltà di chiedere di poter sostenere un unico esame per un gruppo di discipline affini non superiori a tre, raggruppate secondo le affinità stabilite dal consiglio di facoltà.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1982
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 335
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-21;1065#art-1