Art. 1
In vigore dal 28 mar 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1099 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1971, n. 626, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Università degli studi di Trento e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Lo statuto della libera Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
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Nell'art. 4, dopo il punto 7), sono aggiunti i seguenti punti:
"8) presidenti dei consigli di corso di laurea;
9) consigli di corso di laurea;
10) presidenti dei consigli di indirizzo di laurea;
11) consigli di indirizzo di laurea".
Nel medesimo articolo l'ultimo comma è soppresso e sostituito come segue:
"Per quanto non previsto dai successivi articoli, si rimanda alle vigenti disposizioni generali sull'Università e istituti superiori liberi".
Nell'art. 5 i punti c), g) ed h) sono soppressi e sostituiti come segue:
"c) di un rappresentante dei professori ordinari e straordinari, anche fuori ruolo, dell'Università, designato dagli stessi;
g) di un rappresentante dei professori associati, designato dagli stessi;
h) di un rappresentante dei ricercatori universitari, designato dagli stessi";
Al medesimo articolo sono inseriti, inoltre, dopo il punto l) i seguenti nuovi commi:
"L'esercizio dell'elettorato attivo per la nomina di un rappresentante dei ricercatori universitari spetta anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento.
Fin quando non entreranno a far parte del consiglio di amministrazione i rappresentanti dei professori associati e dei ricercatori continuano a far parte il rappresentante dei professori incaricati e il rappresentante degli assistenti di ruolo ad esaurimento".
L'art. 6 è così modificato:
al primo comma è aggiunta la seguente espressione: "nonché delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382";
il punto c) è soppresso e così sostituito:
"c) delibera il conferimento dei contratti e delle supplenze proposte dei rispettivi consigli di facoltà;";
il punto e) è soppresso con il conseguente spostamento delle lettere dei punti successivi;
il punto f), che per effetto del suddetto spostamento delle lettere diventa punto e), è soppresso e sostituito come segue:
"e) delibera sulle assunzioni del personale amministrativo tecnico ed ausiliario";
i punti g), h) ed i), diventano rispettivamente punti f), g), h); il punto l) diventa punto i).
Nell'art. 8, i punti b) e c) sono soppressi e sostituiti come segue:
"b) dai professori ordinari, straordinari ed associati non facenti parte del consiglio di amministrazione;
c) dai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facoltà"; dopo il punto c) è inoltre inserito il nuovo punto d) come segue:
"d) da un numero di rappresentanti dell'Istituto Trentino di cultura - designati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso - pari al numero degli appartenenti alle lettere b) e c).".
L'art. 10 è soppresso e così sostituito:
"Art. 10. - La composizione e le modalità di funzionamento dei consigli di facoltà sono quelle previste dalla vigente normativa statale".
Gli articoli 29, 30, 35 e 36 sono soppressi e sostituiti come segue:
"Art. 29. - L'insegnamento ufficiale è impartito da professori ordinari, straordinari e associati.
L'organico dei posti di professore straordinario e ordinario è determinato dalla tabella I annessa al presente statuto.
L'organico dei posti di professore associato è determinato dalla tabella II annessa al presente statuto.
Alla copertura dei posti vacanti di professore di ruolo straordinario, ordinario e associato si provvede nei modi previsti dalle vigenti disposizioni sull'istruzione universitaria e la nomina o il trasferimento dei predetti professori sono deliberati dal consiglio di amministrazione, su proposta dei rispettivi consigli di facoltà, con l'approvazione del senato accademico, e resi esecutivi con provvedimento del rettore dell'Università".
"Art. 30. - Ai professori di ruolo straordinari, ordinari o associati si applicano le norme sull'assunzione, sullo stato giuridico e il trattamento economico vigente per i corrispondenti professori di ruolo statali ed è loro assicurato, mediante apposita ritenuta sugli stipendi, un analogo trattamento di quiescenza.
I professori di ruolo straordinari, ordinari e associati trasferiti, in base alle rispettive disposizioni in vigore, da università o istituti superiori statali o liberi, sono inquadrati nel ruolo dei professori dell'Università, con l'anzianità e con lo stipendio di cui erano provvisti all'atto del trasferimento".
"Art. 35. - Il numero dei posti di assistente del ruolo ad esaurimento è determinato dalla tabella III annessa al presente statuto. Gli assistenti collaborano con i professori nella ricerca scientifica e li coadiuvano nell'attività didattica. Ad essi possono essere affidati corsi di lezioni propedeutiche o istituzionali, nonché corsi di esercitazioni.
Agli assistenti di ruolo si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli assistenti universitari di ruolo statale ed è loro assicurato, mediante apposita ritenuta sugli stipendi, analogo trattamento di quiescenza. Gli assistenti di ruolo hanno l'obbligo di risiedere stabilmente a Trento".
"Art. 36. - Il numero dei posti di ricercatore universitario è determinato dalla tabella IV annessa al presente statuto. Alla copertura dei posti di ricercatore universitario si provvede nei modi previsti dalle vigenti disposizioni sull'istruzione universitaria e la nomina o il trasferimento dei ricercatori universitari sono deliberati dal consiglio di amministrazione, su proposta dei rispettivi consigli di facoltà con l'approvazione del senato accademico, e resi esecutivi con provvedimento del rettore dell'Università.
I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria ed assolvono compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali.
Ai ricercatori universitari si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei ricercatori universitari statali ed è loro assicurato, mediante apposita ritenuta sugli stipendi, analogo trattamento di quiescenza.
I ricercatori universitari hanno l'obbligo di risiedere stabilmente a Trento".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-21;1042#art-1