Art. 1
In vigore dal 14 gen 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della sanità;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo sussidiario all'accordo tecnico allegato alla vigente convenzione veterinaria italo-sovietica del 3 marzo 1971, firmato a Roma il 24 giugno 1980.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 ottobre 1981
PERTINI
SPADOLINI - COLOMBO - ALTISSIMO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1981
Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 18
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-16;780#art-1