Art. 1

In vigore dal 1 feb 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, nel quale è prevista la possibilità di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo oltre quelle indicate nel primo comma dello stesso articolo; Ravvisata l'esigenza di dirimere, in via definitiva, le perplessità in ordine all'Istituto previdenziale competente a garantire la tutela assicurativa alle maestranze ed agli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalle imprese che svolgono attività radiofonica e televisiva; Considerato che l'attività svolta da tali categorie presenta caratteristiche analoghe a quella svolta dalle maestranze e dagli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalla Radio Audizioni Italia, oggi RAI-Radiotelevisione italiana, per i quali sussiste l'obbligo della iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo; Ritenuta la necessità di estendere il predetto obbligo alle maestranze ed agli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalle imprese che svolgono attività radiofonica e televisiva; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: I punti 12) e 20) dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modifiche dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono sostituiti dai seguenti: punto 12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive; punto 20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese soprannominati. Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 ottobre 1981 PERTINI DI GIESI Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1981 Registro n. 13 Lavoro, foglio n. 167
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