RegolamentoTitolo V

Art. 27

Abrogato
In vigore dal 29 mar 1998
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43

Note all'articolo

  • Il D.LGS. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che " Le disposizioni di cui all'articolo 4 entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato."
  • Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229) nel modificare l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, ha conseguentmente disposto (con l'art. 1, comma 2) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 29 marzo 1998 al 1 gennaio 1999.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-09;811#art-r-27

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Art. 27 Approvazione del regolamento per la fabbricazione e la emissione dei biglietti di banca. | Portale Normativo