Art. 1
In vigore dal 22 nov 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regolamento di polizia mortuaria, approvato con proprio decreto in data 21 ottobre 1975, n. 803;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
Decreta:
Articolo unico
Il quinto comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, è sostituito dal seguente: "Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm 25.
Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 settembre 1981
PERTINI
SPADOLINI - ALTISSIMO - ROGNONI - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1981
Atti di Governo, registro n. 35, foglio n. 24
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-25;627#art-1