Art. 2

In vigore dal 7 feb 1982
L'ultimo comma dell'art. 246, relativo agli iscritti alla scuola in neurologia, è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo degli iscritti non potrà superare quello di sessanta".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-22;866#art-2

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