Art. 2

In vigore dal 7 feb 1982
L'art. 202, relativo alla scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria è sostituito dal seguente: "La scuola ha la durata di tre anni. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero massimo degli iscritti da ammettere alla scuola è di cinquantatre per i tre anni di corso". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 settembre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1982 Registro n. 1 Istruzione foglio n. 138
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-22;863#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina. | Portale Normativo