Art. 1
In vigore dal 24 apr 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università libera dell'Aquila degli Abruzzi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università libera dell'Aquila degli Abruzzi e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Lo statuto dell'Università libera dell'Aquila degli Abruzzi, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
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Dopo l'art. 96 è inserito il seguente nuovo art. 96-bis, concernente la istituzione dei posti di ricercatore, nonché norme relative allo stato giuridico ed economico dei medesimi.
Art. 96-bis. - I posti di ricercatore universitario sono determinati dalla tabella D annessa al presente statuto.
Per quanto riguarda i compiti dei ricercatori universitari ed il loro stato giuridico ed economico si fa riferimento alla normativa in vigore nelle Università statali.
Nella prima applicazione i posti di ricercatore universitario verranno conferiti previo giudizio di idoneità secondo le procedure previste dagli articoli 58 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-22;1132#art-1