Art. 1
In vigore dal 7 apr 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Il secondo comma dell'art. 479, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva della prima facoltà di medicina e chirurgia, è sostituito dal seguente:
"Il numero degli allievi è di trenta per anno di corso e complessivamente di 120 iscritti per l'intero corso di studi".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 settembre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1982
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 260
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-22;1081#art-1