Art. 2

In vigore dal 6 feb 1982
L'art. 318, relativo al corso di perfezionamento in fisica (ad indirizzo didattico), è sostituito dal seguente: Art. 318. - Le tasse di iscrizione, le soprattasse ed i contributi sono fissati in una somma corrispondente alle tasse, soprattasse e contributi a qualsiasi titolo corrisposti da uno studente iscritto al primo anno di corso di laurea in fisica, salvo i contributi di laboratorio, di seminario e di esercitazione che vengono fissati di anno in anno dal consiglio di amministrazione sentito il parere della facoltà. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Selva di Val Gardena, addì 14 agosto 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1982 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 130
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-08-14;860#art-2

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