Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai

Art. 23

Riscatto

In vigore dal 6 ott 1981
Lo Stato si riserva, alla scadenza della convenzione, di esercitare il diritto di riscatto con le modalità e condizioni previste dagli articoli 202 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Le stesse norme si applicano in caso di anticipata risoluzione del rapporto e nei casi previsti dalla legge.
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Art. 23 Rinnovo della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana, S.p.a., per la concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare. — Riscatto | Portale Normativo