Art. 2
In vigore dal 12 set 1981
Alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- la nota al paragrafo 5 è soppressa.
Art. 14, paragrafo 3) - il punto II è sostituito dal seguente:
"II) altri oggetti e generi di consumo che i viaggiatori portano con sè o nel proprio bagaglio personale, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale; a tali effetti per bagaglio personale si intendono tutti i bagagli che il viaggiatore è in grado di presentare al servizio doganale al momento del suo arrivo nonché quelli che presenta in un secondo momento e che risultino essere stati registrati come bagaglio appresso, al momento della partenza, presso l'impresa che ha curato il trasporto.
Per i seguenti generi di consumo l'esenzione è limitata a quantitativi determinati:
a) prodotti del tabacco;
b) bevande alcooliche;
c) profumi e acque da toletta;
d) caffè e relativi estratti ed essenze;
e) tè e relativi estratti ed essenze.
Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, stabilisce, in conformità delle disposizioni adottate in materia dai competenti organi comunitari, le condizioni di ammissione alla franchigia di cui ai precedenti commi ed i relativi limiti di quantità e di valore.
Sono fatte salve le diverse disposizioni stabilite con regolamenti comunitari.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-08-05;499#art-2