Art. 1
In vigore dal 25 dic 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1970, n. 647;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1972, n. 123;
Ritenuta l'opportunità di adottare nuovi orari e programmi di insegnamento per l'indirizzo per ragioniere perito commerciale e programmatore e per l'indirizzo particolare per l'informatica;
Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Gli orari e i programmi di insegnamento dell'indirizzo per ragioniere perito commerciale e programmatore e dell'indirizzo particolare per l'informatica, in sostituzione di quelli approvati con il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1972, n. 123, sono allegati al presente decreto e firmati dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 luglio 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1981
Registro n. 107 Istruzione, foglio n. 190
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-07-31;725#art-1