Art. 5

In vigore dal 13 dic 1981
Dopo l'art. 319, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, è inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia della mano. Scuola di specializzazione in chirurgia della mano Art. 320. - La scuola di specializzazione di chirurgia della mano ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia della mano. Il corso ha la durata di tre anni. Possono essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Il numero dei posti disponibili è di cinque per ogni anno. La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola per un periodo di nove mesi per ogni anno accademico. Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi. Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono: 1° Anno: clinica ortopedica dell'arto superiore (biennale I); traumatologia dell'arto superiore (biennale I); chirurgia plastica ricostruttiva (biennale I); anatomia funzionale della mano; anatomia chirurgica dell'arto superiore; anatomia ed istologia patologica; radiodiagnostica dell'arto superiore e nozioni di radioterapia; anestesiologia e rianimazione. 2° Anno: clinica ortopedica dell'arto superiore (biennale II); traumatologia dell'arto superiore (biennale II); chirurgia plastica ricostruttiva (biennale II); tecniche di chirurgia tendinea; tecniche di chirurgia osteo-articolare; chirurgia vascolare dell'arto superiore. 3° Anno: semeiotica e clinica neurologica dell'arto superiore; elettrodiagnostica ed elettromiografia; microchirurgia dei nervi periferici; fisiochinesiterapia; clinica dermatologica; nozioni di medicina legale; nozioni di psicologia; protesi sostitutive nelle amputazioni dell'arto superiore. L'allievo del primo anno, per essere ammesso al secondo, deve aver superato tutti gli esami del primo anno. L'allievo del secondo anno, per essere ammesso al terzo, deve aver superato i tre esami biennali e tutti gli altri esami del secondo anno. Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato deve presentare una dissertazione scritta su un argomento della specialità. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 luglio 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1981 Registro n. 112 Istruzione, foglio n. 46
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-07-29;682#art-5

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