Art. 1

In vigore dal 20 giu 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l' della legge 22 luglio 1975, n. 382; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255; Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1979-81, conclusi il 16 gennaio 1981 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. e i sindacati della scuola confederali, i sindacati autonomi SNALS-CONFSAL, CISAS e CISAS-FISAFI, SNSM, CISAL (SNAP-CISAL scuola) e SNIA, nonché, a parte, con i rappresentanti della Federazione nazionale CISNAL-Scuola; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro; Decreta: . Con decorrenza 1 febbraio 1981, al personale ispettivo tecnico periferico, direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato, inquadrato nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 46 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ivi compreso il personale non docente delle carriere ausiliaria, esecutiva e di concetto di cui al successivo art. 66 della legge medesima, compete i seguenti stipendi annui lordi iniziali: seconda qualifica.................... L. 2.682.000 terza qualifica..................... L. 3.060.000 quarta qualifica.................... L. 3.600.000 quinta qualifica.................... L. 4.500.000 sesta qualifica..................... L. 4.716.000 settima qualifica.................... L. 5.400.000 ottava qualifica.................... L. 6.300.000 Al compimento di tre, sei, otto, dieci, dodici, quattordici, sedici e diciotto anni di anzianità di servizio senza merito nella qualifica di appartenenza, sono attribuite successive classi di stipendio con un aumento costante dell'8 per cento dello stipendio iniziale di livello. Per i docenti di ruolo della scuola secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte, già compresi nella tabella C, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, le classi stipendiali successive all'iniziale sono attribuite al compimento di due, quattro, sei, otto, dieci, dodici, quattordici e sedici anni di anzianità di servizio senza demerito nella qualifica di appartenenza. Per ogni biennio di servizio prestato senza demerito nella medesima classe stipendiale sono corrisposti aumenti periodici in ragione del 2,50 per cento dello stipendio della classe stessa. Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio sono altresì attribuiti o anticipati, per nascita di figli o altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti, aumenti periodici biennali, anche convenzionali, del 2,50 per cento dello stipendio della classe stessa. Gli aumenti periodici di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva. --------------- Nota redazionale Il testo delle premesse è riportato già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 11/06/1981, n. 159 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-06-02;271#art-1

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