Art. 1
In vigore dal 5 gen 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 253, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in medicina interna.
Scuola di specializzazione in medicina interna
Art. 254. - È istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena la scuola di specializzazione in medicina interna che ha sede presso la cattedra di clinica medica generale e terapia medica I e conferisce il diploma di specialista in medicina interna. La direzione della scuola è affidata al professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione è affidata al professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 255. - La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di cinquanta iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 256. - L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.
Art. 257. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
malattie infettive disreattive e del sangue;
istituzione di terapia;
anatomia ed istologia patologica I (biennale);
clinica medica generale e terapia medica I (quinquennale).
2° Anno:
malattie dell'apparato cardiovascolare;
microbiologia e sierologia;
chimica clinica;
anatomia e istologia patologica II (biennale);
clinica medica generale e terapia medica II (quinquennale).
3° Anno:
malattie dell'apparato digerente;
malattie renali;
clinica medica generale e terapia medica III (quinquennale).
4° Anno:
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie del sistema nervoso;
clinica medica generale e terapia medica IV (quinquennale).
5° Anno:
malattie del ricambio;
malattie delle ghiandole endocrine;
clinica medica generale e terapia medica V (quinquennale).
Gli insegnamenti fondamentali sono integrati, a giudizio del consiglio della scuola, da almeno tra insegnamenti scelti fra i seguenti, che possono essere stabiliti di anno in anno:
Insegnamenti complementari:
parassitologia medica;
genetica medica;
semeiotica dermatologica;
radiologia;
semeiotica oculistica;
semeiotica ginecologica.
Art. 258. - La frequenza alle lezioni è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame alla fine di ogni anno di corso. Gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie pluriennali, invece, sarà dato l'esame alla fine dei corsi medesimi.
Art. 259. - Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina interna, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Art. 260. - Le norme generali per l'iscrizione, gli esami, le tasse ecc., sono quelle che regolano le scuole di specializzazione dell'Università di Modena.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 maggio 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1981
Registro n. 123 Istruzione, foglio n. 380
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-05-29;745#art-1