Art. 2

In vigore dal 25 ott 1981
L'art. 260, primo comma, relativo alla scuola di specializzazione in endocrinologia, è soppresso e sostituito dal seguente: "La scuola non può accogliere più di diciotto iscritti per ogni anno di corso". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 maggio 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1981 Registro n. 90 Istruzione, foglio n. 236
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-05-29;559#art-2

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