Art. 2
In vigore dal 25 ott 1981
L'art. 260, primo comma, relativo alla scuola di specializzazione in endocrinologia, è soppresso e sostituito dal seguente:
"La scuola non può accogliere più di diciotto iscritti per ogni anno di corso".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 maggio 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1981
Registro n. 90 Istruzione, foglio n. 236
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-05-29;559#art-2