Art. 1
In vigore dal 12 dic 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979, n. 587, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 546, con la quale è stata istituita l'Università statale di Udine;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102: "Norme sulla Università statale di Udine e sulla istituzione e il potenziamento delle strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste";
Veduto in particolare l'art; 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 102, che prevede la possibilità, per l'Università di Udine, di stipulare convenzioni con enti locali o privati riuniti anche in consorzio, per la determinazione dei contributi o la concessione in uso alla Università di immobili ed attrezzature;
Veduta la convenzione stipulata in Udine il 6 febbraio 1981 tra l'Università degli studi di Udine e il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine;
Veduta la rettorale n. 8548 del 17 marzo 1981;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare la convenzione sopra menzionata;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Articolo unico
È approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in Udine il 6 febbraio 1981, tra l'Università degli studi di Udine ed il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, per la determinazione dei contributi o la concessione in uso alla Università di immobili ed attrezzature, annessa al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 maggio 1981
PERTINI
BODRATO - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1981
Registro n. 112 Istruzione, foglio n. 47
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-05-25;673#art-1