Art. 1

In vigore dal 9 lug 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e l'art. 47 dell'ordinamento della "professione di ragioniere e perito commerciale" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068; Visto il decreto presidenziale 10 febbraio 1981, n. 130, con il quale sono stati apportati adeguamenti alla tariffa per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, n. 567; Ritenuta la opportunità, ad integrazione del citato decreto 10 febbraio 1981, n. 130, di fissare un limite massimo alla misura degli emolumenti per le prestazioni di sindaco nelle società commerciali; Sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro; Decreta: Ad integrazione del decreto presidenziale 10 febbraio 1981, n. 130, il limite massimo degli emolumenti spettanti ai ragionieri e periti commerciali per l'espletamento di funzioni di sindaco nelle società commerciali è fissato in L. 10.000.000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 maggio 1981 PERTINI SARTI - PANDOLFI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei Conti, addì 19 giugno 1981 Atti di governo, registro n. 33, foglio n. 25
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