Art. 2

In vigore dal 28 gen 1982
L'art. 400, primo comma, relativo alla scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio, è soppresso e sostituito dal seguente: "La durata del corso è stabilita in 3 anni. Sono ammessi a detta scuola i laureati in medicina e chirurgia in numero complessivo di quarantadue suddivisi nei tre anni di corso". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 maggio 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1981 Registro n. 136 Istruzione, foglio n. 102
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-05-05;818#art-2

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