Art. 2
In vigore dal 15 lug 1981
Dopo gli articoli 27 e 130 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni, sono inseriti rispettivamente i seguenti articoli:
"Art. 27-bis (Carta del correntista postale). - La carta del correntista postale è uno speciale documento di riconoscimento valido esclusivamente per l'esecuzione di tutte le operazioni presso gli uffici.
Le caratteristiche e le modalità di rilascio del documento sono determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero.
Il documento è rilasciato al correntista, che ne faccia richiesta, dagli uffici a ciò abilitati; esso è valido per cinque anni e il suo rilascio è subordinato all'accertamento dell'identità personale del richiedente ed al pagamento della tassa stabilita.
In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della carta, il correntista ha l'obbligo di darne subito comunicazione all'ufficio competente, al quale deve trasmettere una dichiarazione rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, attestante l'avvenuta denuncia.
Ove il rapporto di conto corrente cessi, l'intestatario della carta ha l'obbligo di restituirla, se non scaduta di validità, all'ufficio che aveva provveduto al suo rilascio, all'atto della chiusura del conto".
"Art. 130-bis (Postagiro a vista). - I postagiro possono essere presentati agli uffici indicati nel precedente art. 123 per l'immediato addebitamento sul conto traente ed il conseguente accreditamento sul conto del beneficiario.
Spetta all'ufficio che accetta il postagiro accertare la regolarità formale del titolo, controllare la firma di traenza nei modi previsti dall'ultimo comma del citato art. 123 e, dopo aver ricevuto conferma dell'avvenuta operazione di addebito da parte dell'ufficio detentore del conto, rilasciare al presentatore apposita certificazione di addebitamento".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 aprile 1981
PERTINI
FORLANI - DI GIESI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1981
Atti di Governo, registro n. 34, foglio n. 1
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-28;336#art-2