Art. 1

In vigore dal 27 set 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: . Lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 105, quinto comma, dello statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1980, n. 162, relativo alla scuola di specializzazione in oncologia, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in venticinque per anno di corso per un totale di settantacinque per l'intero corso di studi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-10;506#art-1

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