Art. 1
In vigore dal 16 set 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto, dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, con il quale è stato istituito il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1980, n. 675, nel quale erroneamente figura senza asterisco l'insegnamento fondamentale di chimica biologica;
Riconosciuta la necessità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 675;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1980, n. 675, è rettificato nel senso che all'articolo 20 dello statuto dell'Università di Ancona l'insegnamento fondamentale di chimica biologica, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria deve essere contrassegnato con asterisco.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 aprile 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli, DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1981
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 387
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-10;491#art-1