Art. 1

In vigore dal 1 set 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Art. 31 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: Per l'indirizzo organico-biologico: chimica e tecnologia degli intermedi organici; chimica delle sostanze coloranti; metodi fisici in chimica organica. Per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico: metodi fisici in chimica organica. Art. 35 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: chimica delle sostanze coloranti; chimica e tecnologia degli intermedi organici. Art. 39 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: separazione degli isotopi; termodinamica di non equilibrio; strutture dissipative e strutture biologiche; bioenergetica; biofisica; metodologie fisiche nell'archeologia e nell'arte. Art. 47 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: laboratorio di biologia sperimentale I; tecniche microscopiche e submicroscopiche; citologia ed embriologia vegetale; analisi di sistemi biochimici. Art. 50 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: geologia del quaternario; geologia marina; petrologia del sedimentario; sismologia; meccanica delle rocce; geomorfologia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 aprile 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1981 Registro n. 73 Istruzione, foglio n. 309
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-10;477#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo