Art. 1

In vigore dal 25 lug 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, relativo all'applicazione dell'accordo sui marchi di fabbrica e di commercio dell'8 gennaio 1955, firmate rispettivamente a Parigi il 31 dicembre 1979 e a Roma il 7 marzo 1980. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 aprile 1981 PERTINI FORLANI - COLOMBO - ANDREATTA - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1981 Atti di Governo, registro n. 34, foglio n. 11
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Art. 1 Esecuzione dello scambio di note Italia-Francia, relativo all'applicazione dell'accordo sui marchi di fabbrica e di commercio dell'8 gennaio 1955, firmate rispettivamente a Parigi il 31 dicembre 1979 ed a Roma il 7 marzo 1980. | Portale Normativo