Art. 1
In vigore dal 25 lug 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, relativo all'applicazione dell'accordo sui marchi di fabbrica e di commercio dell'8 gennaio 1955, firmate rispettivamente a Parigi il 31 dicembre 1979 e a Roma il 7 marzo 1980.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 aprile 1981
PERTINI
FORLANI - COLOMBO - ANDREATTA - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1981
Atti di Governo, registro n. 34, foglio n. 11
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-07;351#art-1