Art. 2

In vigore dal 3 feb 1982
Il testo del quarto e quinto capoverso dell'art. 69, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, è sostituito dal seguente: "Ciascuno dei due insegnamenti biennali di botanica e zoologia comprende tanto la parte generale quanto quella sistematica e comporta due distinti esami annuali. L'insegnamento biennale di fisiologia generale comporta due distinti esami annuali, uno alla fine del primo anno di insegnamento ed uno alla fine del secondo".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;835#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo