Art. 5
In vigore dal 14 nov 1981
Dopo l'art. 131, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento nelle discipline linguistiche, annessa alla facoltà di lettere e filosofia.
Scuola di perfezionamento nelle discipline linguistiche
Art. 132. - È costituita presso la facoltà di lettere e filosofia della Università di Pavia la scuola di perfezionamento nelle discipline linguistiche. La scuola usufruisce delle attrezzature dell'istituto di glottologia, di quelle della biblioteca della facoltà, del laboratorio linguistico e inoltre delle attrezzature degli istituti i cui docenti collaboreranno alle attività della scuola. La durata del corso di studi è di due anni accademici.
Al termine degli studi la scuola rilascia un diploma di perfezionamento.
Art. 133. - La scuola di perfezionamento nelle discipline linguistiche si propone di:
a) indirizzare e guidare i giovani laureati che intendano dedicarsi alla ricerca scientifica nell'ambito delle scienze del linguaggio;
b) promuovere il perfezionamento della cultura specifica richiesta per la preparazione professionale degli insegnanti, della quale l'educazione linguistica costituisce parte essenziale e riconosciuta dai programmi attuali;
c) promuovere gli studi nell'ambito delle scienze del linguaggio attraverso l'insegnamento, la ricerca scientifica, pubblicazioni, raccolta di materiali, collaborazione con studiosi e istituti di ricerca e di studio nello stesso settore e in settori affini.
Art. 134. - La scuola è retta da un direttore designato ogni triennio dal consiglio di facoltà nella persona di un professore ordinario o straordinario di una delle discipline linguistiche di cui al successivo art. 136.
Il direttore è coadiuvato dal consiglio direttivo della scuola, costituito dai docenti che di anno in anno collaborano alle attività della scuola.
Art. 135. - Alla scuola possono iscriversi i laureati delle facoltà di lettere e filosofia nonché laureati in altre facoltà; l'ammissione è subordinata all'approvazione del consiglio direttivo della scuola.
Art. 136. - Piano di studio:
1° Anno:
1) glottologia;
2) linguistica generale o linguistica applicata;
3) una filologia, oppure una storia della lingua afferente l'ambito linguistico prescelto per la dissertazione di diploma.
2° Anno:
1) disciplina linguistica particolare nel cui ambito è prescelto il tema della dissertazione di diploma;
2) una seconda disciplina linguistica, oppure un insegnamento approvato secondo l'art. 137 del presente statuto, impartito nella facoltà di lettere e filosofia, o in altra facoltà della Università di Pavia. Gli insegnamenti annuali saranno integrati da seminari, cicli di conferenze ed altre attività didattiche e scientifiche. Si considerano discipline linguistiche, o comunque rilevanti per gli studi linguistici le seguenti discipline previste dallo statuto della facoltà di lettere e filosofia: glottologia, linguistica generale, linguistica applicata, sociolinguistica, psicolinguistica, filosofia del linguaggio, fonetica, semiotica, dialettologia italiana, sanscrito, ebraico e lingue semitiche comparate, storia comparata delle lingue classiche, grammatica greco-latina, filologia egeoanatolica, filologia celtica, filologia ugro-finnica, filologia romanza, filologia germanica, filologia slava, filologia grecolatina, storia della lingua latina, storia della lingua greca, storia della lingua italiana, storia della lingua inglese, storia della lingua francese, storia della lingua tedesca.
Art. 137. - Per essere ammesso all'esame di diploma l'iscritto alla scuola deve aver seguito i corsi e seguito gli esami in almeno cinque insegnamenti scelti fra quelli impartiti ufficialmente nella facoltà di lettere e filosofia o in altre facoltà dell'Università di Pavia.
La scelta degli insegnamenti ed il relativo piano di studio debbono essere sottoposti all'inizio dei corsi all'approvazione del direttore della scuola e del professore della disciplina in cui l'iscritto intende sostenere l'esame di diploma.
Art. 138. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta di carattere scientifico e di argomento linguistico, svolta su un tema fissato all'inizio del corso degli studi d'intesa col docente della disciplina e con l'approvazione del direttore della scuola.
Art. 139. - La commissione degli esami di profitto è quella prevista per i vari insegnamenti secondo le disposizioni delle singole facoltà. La commissione degli esami di diploma è composta da sette membri, è presieduta dal preside della facoltà di lettere e filosofia e ne fanno parte il direttore della scuola e cinque professori ufficiali da lui designati.
Art. 140. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della facoltà di lettere e filosofia. La tassa del diploma è prevista in lire seimila, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1531. La misura degli eventuali contributi per altre prestazioni durante il corso degli studi è fissata dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, udita la facoltà di lettere e filosofia e il consiglio direttivo della scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 marzo 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1981
Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 362
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;604#art-5