Art. 2

In vigore dal 6 giu 1981
All'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Nell'ambito della delega di cui ai commi precedenti le rilevazioni statistiche, compresi i censimenti, di interesse nazionale disposte dall'Istituto centrale di statistica o da altre amministrazioni statali, sono effettuate dall'ufficio provinciale di statistica in conformità alle direttive emanate dal Governo. Ove le direttive abbiano carattere tecnico, sono emanate rispettivamente dall'Istituto predetto ovvero dalle amministrazioni che hanno disposto la rilevazione statistica".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;228#art-2

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