Art. 2

In vigore dal 2 giu 1981
La ripartizione del personale indicato nella tabella allegata al presente decreto tra gli uffici veterinari di confine di Campo di Trens e di Fortezza è effettuata sulla base di quanto stabilito nella tabella allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 marzo 1981 PERTINI FORLANI - ROGNONI - ANIASI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1981 Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 28
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;217#art-2

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